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Agevolazioni/Benefici - altra visione

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Agevolazioni-benefici
Questa guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità aventi diritto ai sostegni, indicando le persone che ne possono beneficiare. In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.
I link (che fanno riferimento a dati esterni), dati e tabelle sono solo informativi: consultare sempre il proprio medico oculista, medico di base, il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Agevolazioni per i trasporti e favorire libertà di movimento

Sconti ferroviari nazionali ed internazionali e su traghetti
I ciechi totali, i ventesimisti e gli ipovedenti gravi, quando viaggiano da soli, possono beneficiare di uno sconto del 20% sul biglietto per le tratte ferroviarie nazionali e sui traghetti.Se, invece, viaggiano con un accompagnatore, il costo del biglietto per il disabile visivo e l’accompagnatore è scontato del 50%.

Agevolazioni su trasporti urbani e extraurbani
I ciechi totali, i ventesimisti e gli ipovedenti gravi, e i loro accompagnatori, in alcuni casi possono viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici, sia urbani che extraurbani. Info: propria regione di residenza.

Contrassegno H: libertà di movimento
Le persone con disabilità visiva possono ottenere il contrassegno H, un’autorizzazione che consente alle persone con disabilità visiva di circolare nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e di parcheggiare nei posti riservati. Info: proprio comune di residenza.

Disability Card
La Disability card (rilascio tramite il sito dell’INPS con un’invalidità superiore al 67% e vale 10 anni) permette l’accesso a servizi ed è utile a sostituire i verbali cartacei che attestano la disabilità. Sarà integrata di servizi con nuovi accordi e convenzioni tra lo Stato e altri enti pubblici/privati che vi aderiranno.

Agevolazioni per l’accesso alla cultura e la facilitazione delle comunicazioni

Accesso gratuito a musei e teatri
Chi ha una disabilità visiva, insieme al loro accompagnatore, ha diritto all’ingresso gratuito musei, monumenti, gallerie d’arte, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali.

Riduzione delle spese telefoniche e per internet
I ciechi totali possono usufruire di uno sconto del 50% sul canone telefonico e in alcuni casi sul costo dell’abbonamento a internet.

IVA ridotta per prodotti editoriali
Le persone con disabilità visiva possono acquistare determinati prodotti editoriali con IVA agevolata al 4%.

Agevolazione per i familiari delle persone cieche

Detrazioni fiscali per figli a carico
Le famiglie con figli portatori di handicap possono beneficiare di detrazioni fiscali il cui valore varia in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare.

Permessi di lavoro retribuiti per i familiari dei non vedenti.
I familiari che assistono i disabili visivi possono richiedere fino a tre giorni di permesso retribuito al mese.

Congedi di due anni retribuiti
I familiari che convivono con un disabile grave, durante la loro vita lavorativa possono prendersi sino a due anni di congedo.

Scelta della sede di lavoro
I lavoratori che assistono un familiare con disabilità visiva hanno il diritto, se possibile, di scegliere una sede di lavoro più vicina alla propria abitazione.

Rifiuto al trasferimento
Coloro che assistono un familiare con disabilità visiva non possono essere trasferiti a una sede lavorativa diversa da quella in cui operano senza il loro consenso.

Gli studenti non vedenti hanno diritto a un’istruzione inclusiva, accessibile e personalizzata, con ausili, tutoraggio e supporti didattici specifici garantiti dalla legge italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Norme di riferimento
In Italia, la Legge 104/1992 tutela l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, garantendo il diritto all’educazione in tutti gli ordini di scuola e nelle università, senza che le difficoltà derivanti dalla disabilità impediscano l’apprendimento. Gli studenti non vedenti hanno diritto a sussidi tecnici e didattici, tutoraggio specializzato e strumenti compensativi durante le prove d’esame, anche con possibilità di prove equipollenti in accordo con i docenti e i servizi di supporto universitari.
Il Decreto Legislativo 66/2017, integrato dal D.Lgs. 96/2019, aggiorna le regole sull’inclusione scolastica, prevedendo l’adozione di libri di testo in formato elettronico, materiale tiflodidattico e tiflotecnico, e formazione specifica per docenti di sostegno.

Principi di inclusione
L’inclusione non si limita all’uso di ausili, ma richiede un ecosistema scolastico accessibile, dove spazi, metodologie didattiche e relazioni sociali siano orientati alla partecipazione attiva dello studente non vedente. La didattica deve valorizzare i canali sensoriali disponibili, come tatto e udito, e l’uso del Braille o di strumenti digitali accessibili. La narrazione dettagliata e la descrizione accurata di mappe, grafici e immagini sono essenziali per garantire la comprensione dei contenuti.

Diritti sanciti a livello internazionale
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006) stabilisce il diritto all’educazione senza discriminazioni, la piena partecipazione alla società, l’accessibilità e la parità di opportunità. L’Italia ha ratificato la Convenzione, impegnandosi a garantire che gli studenti non vedenti possano esercitare i propri diritti educativi e sociali in condizioni di uguaglianza.

Supporti e strumenti
Gli studenti non vedenti possono usufruire di:
• Tutor specializzati per l’integrazione scolastica e universitaria
• Ausili tecnologici e didattici (software di lettura, dispositivi Braille, libri elettronici accessibili)
• Materiale tiflodidattico prodotto da centri specializzati
• Formazione dei docenti per l’uso di metodologie inclusive e personalizzate

Valutazione e prove d’esame
Gli studenti non vedenti hanno diritto a sostenere esami con strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, e possono richiedere prove equipollenti se necessario. Le università possono nominare un docente delegato per coordinare e monitorare tutte le iniziative di integrazione.

In sintesi, i diritti degli studenti non vedenti comprendono accesso all’istruzione, strumenti compensativi, tutoraggio, materiali accessibili e partecipazione piena alla vita scolastica e universitaria, garantiti dalla normativa nazionale e dai trattati internazionali.

Cecità totale - (Gli importi sono solo esempi, da verificare ogni anno!)
I ciechi totali, o assoluti, sono coloro che hanno perduto le capacità visive, coloro che hanno un residuo visivo insignificante (“motu mano”, percezione del movimento della mano posta a pochi centimetri dagli occhi, “percezione luce” e “ombra e luci”) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è < 3%.
I ciechi totali hanno diritto ad esenzione del Ticket per i farmaci in classe “A” e le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
L’INPS, nell’anno, eroga una:
• Pensione di € - - - (importo anno in corso) per 13 mensilità, e che il reddito dell’anno precedente non ha superato la soglia di Euro (importo anno in corso) se non ricoverati (nel 2025 era €363,37)
• Pensione di € - - - (importo anno in corso) per 13 mensilità, e che il reddito dell’anno precedente non ha superato la soglia di Euro (importo anno in corso) se ricoverati con retta interamente o parzialmente a carico di ente pubblico (nel 2025 era €336)
• a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, anche per il 2025 era di € 10,33, ma solo se nel 2024 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.137,36 se solo, ed € 14.981,46 se coniugato.
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, i ciechi civili con diritto a pensione hanno il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (esempio importi 2020):
• il beneficiario non coniugato: redditi propri non superiori a 8.469,63 euro;
• il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
• redditi propri non superiore a 9.721,92 euro;
• redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 16.724,89 euro.
La pensione per cecità assoluta non viene concessa ai minori.
È cumulabile con altri trattamenti pensionistici concessi per invalidità (INPS, causa di servizio, guerra).
In aggiunta, l’INPS eroga una “Indennità di Accompagnamento per ciechi assoluti” di Euro - - - (importo anno in corso) mensili per 12 mensilità che è indipendente dal reddito (compatibile con l’attività lavorativa) ed è concessa anche ai minorenni (nel 2025 era €1022,44).
È eventualmente cumulabile con Indennità di Accompagnamento concessa agli invalidi civili o ai sordomuti, ma solo se le patologie per cui viene riconosciuto il diritto ad indennità di accompagnamento sono diverse da quelle che hanno provocato la cecità; cioè, la necessità di avere un “accompagnatore” non deve essere provocata dall’impossibilità di vedere gli ostacoli e/o il percorso.
È incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
Valutazione fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138

Cecità parziale - (Gli importi sono solo esempi, da verificare ogni anno!)
Residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (visus corretto ≤ 1/20), i cosiddetti “ventesimisti”; ad esempio, un soggetto con cecità totale in un occhio e visus corretto di 1/10 nell’altro viene considerato solo “ipovedente grave”. È considerato cieco parziale anche il soggetto il cui residuo perimetrico binoculare è I ciechi parziali hanno diritto ad esenzione del Ticket per farmaci in classe “A” e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e strumentale.
I ciechi parziali, hanno diritto ad una pensione di Euro - - - (importo anno in corso) per tredici mensilità erogata dall’INPS (nel 2025 era €336); è che il reddito dell’anno precedente non abbia superato la soglia di Euro (importo anno in corso)
• a questo va aggiunto l’aumento previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001, anche per il 2025 era di € 10,33, ma solo se nel 2024 il pensionato non ha superato il reddito di € 7.137,36 se solo, ed € 14.981,46 se coniugato.
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, i ciechi civili con diritto a pensione hanno il cosiddetto “incremento al milione”, quindi la pensione può lievitare (Circolare INPS n. 107 del 23/09/2020)
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (esempio importi 2020):
• il beneficiario non coniugato: redditi propri non superiori a 8.469,63 euro;
• il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
• redditi propri non superiore a 9.721,92 euro;
• redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 16.724,89 euro.
Viene erogata anche ai minori di 18 anni e ai maggiori di 65 anni.
Al compimento del 65° anno di età non si trasforma in pensione sociale ma l’erogazione prosegue.
La pensione per ciechi parziali è incompatibile con la pensione sociale che quindi viene eventualmente revocata, ma è sempre possibile scegliere il beneficio di entità superiore.
L’INPS, eroga anche una “indennità speciale” di Euro - - - (importo anno in corso) per 12 mensilità indipendentemente dal reddito (nel 2025 era €229,30).
L’indennità speciale per i ciechi parziali è data anche ai minorenni ma incompatibile con l’indennità di frequenza.
Incompatibile con altre indennità simili concesse per cause di guerra, servizio o lavoro.
L’indennità speciale per ciechi parziali è compatibile con la pensione per i ciechi civili parziali.
Comunque e erogata dopo il 65° anno di età e incompatibile con la pensione sociale.

L’ipovedente grave ha diritto a un assegno a vita (nel 2025 era €249,38).

Valutazione fatta secondo le indicazioni della Legge 3 aprile 2001, n. 138

BENEFICI ECONOMICI NON VEDENTI – 2026
L’indennità speciale* è concedibile anche ai minorenni ma è incompatibile con l’indennità di frequenza.
CATEGORIA
Con la maggiore età
Ciechi assoluti ricoverati           
Ciechi assoluti non ricoverati
Nessun limite d’età
Ciechi assoluti
Ciechi ventesimisti (anche ai minori di 18 anni)
Ciechi ventesimisti
Ipovedenti gravi (decimisti)
Indennità mensile frequenza minori
PRESTAZIONE

Pensione           
Pensione

Indennità di accompagnamento  
Pensione           
Indennità speciale*
Assegno a vita
Indennità
IMPORTO

340,71
368,46

1.064,98
340,71
238,14
252,88
340,71
LIMITE REDDITO

20.029,55
20.029,55

Nessuno
20.029,55
Nessuno
9.629,68
5.852,21
TABELLA DEFICIT VISIVO - DM 05/02/1992
La valutazione, viene fatta sul residuo visivo, come indicato nella tabella sottostante, che fa parte del DM 05/02/1992.
La percentuale di invalidità viene ottenuta dall’incrocio del visus dell’occhio peggiore sulla prima colonna con quella dell’occhio migliore sulla prima riga.
         
VISUS
            
9/10 a 8/10
            
7/10 a 6/10
            
5/10 a 4/10
            
3/10
            
2/10
            
1/10
            
1/20
            
MENO DI 1/20
         
9/10 a 8/10
            
0
            
2
            
3
            
5
            
7
            
10
            
15
            
20
         
7/10 a 6/10
            
2
            
3
            
5
            
7
            
10
            
15
            
20
            
30
         
5/10 a 4/10
            
3
            
5
            
7
            
10
            
15
            
20
            
30
            
40
         
3/10
            
5
            
7
            
10
            
15
            
20
            
30
            
40
            
60
         
2/10
            
7
            
10
            
15
            
20
            
30
            
40
            
60
            
70
         
1/10
            
10
            
15
            
20
            
30
            
40
            
60
            
70
            
80
         
1/20
            
15
            
20
            
30
            
40
            
60
            
70
            
80
            
100
         
MENO DI 1/20
            
20
            
30
            
40
            
60
            
70
            
80
            
100
            
100
TABELLA RESIDUO VISIVO
 Significato e benefici in caso di residuo visivo indicato in cinquantesimi 1/50, 2/50, etc:
RESIDUO VISIVO
VALUTAZIONE
1/50   ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
2/50 ==>
  • è peggiore di 1/20
  • è meglio di “motu mano” e simili
  • NO cieco totale
  • SI cieco parziale
3/50 ==>
      è migliore di 1/20
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 70% circa
4/50 ==>
      è migliore di 3/50
  • NO cieco totale
  • NO cieco parziale
  • SI valutazione secondo tabella DM 05/02/1992: 60% circa
Nei certificati oculistici il deficit visivo può essere indicato, oltre che col termine numerico, anche con il metodo conta delle dita; e anche questi casi rientrano all’interno della “cecità parziale o assoluta”:
Conta dita a 50 cm
Conta dita a 40 cm
Conta dita a 30 cm
Conta dita a 20 cm
Conta dita a 10 cm
CIECO PARZIALE
Motu mano
ombra e luce
visus spento
         
CIECO   ASSOLUTO
       
TABELLA VALUTAZIONE PATOLOGIE OCULISTICHE - DM 05/02/1992
In caso di patologie plurime si valuta prima di tutto le percentuali relative alle singole patologie dove:
  • IT è l’invalidità totale da calcolare
  • IP1 è l’invalidità della prima patologia espressa in numerazione decimale (esempio 20%=0,20)
  • IP2 è l’invalidità della seconda patologia espressa anch’essa in numerazione decimale
Patologie Concorrenti: la formula Salomonica
Le patologie concorrenti interessano lo stesso organo o lo stesso apparato (es. glaucoma e deficit visivo).
L’invalidità complessiva si ottiene sottraendo alla somma delle singole invalidità la metà del loro prodotto.
Esempio: se la prima patologia è valutata al 50% e la seconda al 40%, il calcolo sarà: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2): 2 = (0,50 + 0,40) – (0,50 x 0,40): 2 = 0,90 – 0,10 = 0,80, quindi l'invalidità totale sarà del 80%.
Per una terza (o quarta) patologia si procede allo stesso modo, quindi la percentuale già ottenuta più la nuova e con il calcolo della formula si ottiene una sola percentuale di invalidità.
Le patologie con percentuale inferiore all’11% possono essere inserite nel calcolo complessivo, purché quest’ultimo sia a sua volta superiore all’10%
Patologie Coesistenti: la formula di Balthazard
Le patologie coesistenti interessano organi e apparati distinti tra loro (es. cardiopatia e deficit visivo).
L’invalidità totale che ne risulta è la somma delle invalidità parziali diminuita del loro prodotto.
Esempio: se la prima patologia è valutata al 50% e la seconda al 40%, il calcolo sarà: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) = (0,50 + 0,40) – (0,50 x 0,40) = 0,90 – 0,20 = 0,70, quindi l'invalidità totale sarà del 70%.
Per una terza (o quarta) patologia si procede allo stesso modo, quindi la percentuale già ottenuta più la nuova e con il calcolo della formula si ottiene una sola percentuale di invalidità.
Le patologie valutabili dall’1% al 10%, non possono essere inserite nel calcolo complessivo.
La valutazione della percentuale fino al 33%, e insufficiente da sola ad ottenere qualunque beneficio.

Nella tabella del DM 05/02/1992 valutazione patologie oculistiche:
cod.
APPARATO VISIVO
% min.
% max.
% fissa
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5031
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
8005
ANOFTALMO CON POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA
ANOFTALMO SENZA POSSIBILITÀ DI APPLICARE PROTESI ESTETICA
CATARATTA (CONGENITA – TRAUMATICA – SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE
CECITÀ BINOCULARE
CECITÀ MONOCULARE
CECITÀ MONOCULARE CON VISUS DELL’OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 – INF. 3/50
CECITÀ MONOCULARE – VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°
CECITÀ MONOCULARE – VISUS NELL’OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20
CHERATOCONO – POSSIBILITÀ DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI
DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA
DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO
DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO
DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE
DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA
EMIANOPSIA BINASALE
EMIANOPSIA BITEMPORALE
EMIANOPSIA INFERIORE
EMIANOPSIA NASALE
EMIANOPSIA OMONIMA
EMIANOPSIA SUPERIORE
EMIANOPSIE MONOCULARI CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE
EMIANOPSIE MONOCULARI SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE
MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10
QUADRANTOPSIE – SUPERIORE O INFERIORE
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO
RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI
PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)
COLOBOMA
CORIORETINITE – ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA
DISTACCO DI RETINA – OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE
ECTROPION PALPEBRALE
ENTROPION PALPEBRALE
GLAUCOMA ACQUISITO
GLAUCOMA CONGENITO
OCCHIO SECCO
PARALISI DEL M. ORBICOLARE
EPIFORA
/
31
/
/
/
81
71
91
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
31
/
/
/
/
/
/
/
1
11
/
1
1
1
/
40
/
/
/
90
80
100
/
/
/
/
/
10
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
40
/
/
/
/
/
/
/
10
20
/
10
10
10
30
/
5
100
30
/
/
/
5
25
5
20
10
/
20
60
41
10
40
10
20
60
10
10
10
/
15
80
/
5
5
5
8
/
/
10
/
/
/
TABELLA LEGGE 138/2021
Con la legge 138/2001 i legislatori per la valutazione della cecità e dell’ipovisione, hanno aggiunto, oltre che con il deficit visivo “ottenuto” in sede di visita, anche il supporto dei risultati dell’esame del campo visivo totale percentualizzato. A fianco tabella DM 05/02/1992.
Sintesi della legge 138/2001

DM   Sanità 05/02/1992
Definizione
Residuo Visivo (RV) in entrambi gli occhi, o nell’occhio migliore
Residuo Perimetrico Binoculare (RPB)
Restringimento concentrico con campo residuo (CR), mono e bilaterale(M/B)
Cieco   Totale           
Cieco Parziale           
Ipovedente   Grave           
Ipovedente Medio-grave         
Ipovedente   Lieve
Spento,   Ombra e luce, Motu manu
≤1/20 cc o conta dita
≤1/10   cc
≤ 2/10 cc
≤   3/10 cc
< 3   %
< 10 %
< 30 %
< 50 %
< 60 %
Campo  residuo
<10° M
<10° B
10-30° M
10-30° B
Codice
5027
5028
5025
5026
%
15
80
10
31-40
Fasi evoluzione deficit C V: 1 - Piccoli difetti 2 - Difetti a circa il 10% 3 - Difetti a circa il 50% 4 - Difetti a circa il 90%
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